La polizza D&O e le responsabilità dell’amministratore di società.

Negli ultimi anni sempre più professionisti hanno scelto di gestire l’attività professionale sotto forma di società. Il professionista è il principale se non l’ unico socio della società e assume il ruolo di amministratore (unico o delegato) assumendo i poteri generali di direzione, gestione, e rappresentanza della Società. Inoltre, presta i suoi servizi professionali come medico alla società in regime di collaborazione.

In questo modo si dividono i due ruoli: da un lato l’imprenditore socio di maggioranza della società che amministra la società e dall’altra il professionista che presta la sua opera alla società. A volte il professionista è anche direttore sanitario, rivestendo così i 3 ruoli cruciali dell’attività sanitaria.

In qualità di amministratore della società risponde illimitatamente con il patrimonio personale, (art.2476 c.c.) per eventuali danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge dall’atto costitutivo.

In qualità di professionista si avvale dell’assicurazione rc. per rispondere di eventuali danni ( durante l’attività clinica) causati al paziente (per imperizia e/o danni derivati dall’inosservanza di linee guida e buone prassi, o per imprudenza o negligenza).

In qualità di direttore sanitario è il garante per il cittadino dei servizi e dell’organizzazione della struttura nonché dell’informazione sanitaria e della pubblicità e si dota di adeguata copertura assicurativa per la direzione dato che può configurarsi una responsabilità colposa per inadeguata organizzazione.

dispositivi medici su misuraTuttavia, è fondamentale che anche gli amministratori di società attivino una polizza D&O che protegga il loro patrimonio personale Gestire un’attività sanitaria è diventato impegnativo, sono molte le norme che impattano sul settore sanitario e il cambio di passo dettato dalla Legge sulla Responsabilità sanitaria nr. 24/2017 (nota come Legge Gelli Bianco) ha distinto nettamente le responsabilità organizzative dalle responsabilità cliniche ed ha portato il diritto a cure sicure al pari del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione.

Proprio perché molto spesso i 3 ruoli sono rivestiti dalla stessa persona, (perché eventuali altri soci hanno quote minori o perché hanno chiesto esplicitamente di essere esonerati da tutto ciò che non è attività clinica), non vengono sempre esplicitati i doveri e le responsabilità dei diversi ruoli, non viene stanziato un tempo congruo di lavoro finalizzato a queste responsabilità, ed essendo il ruolo del professionista il ruolo prediletto, si tende a sottovalutare gli altri due, quello del direttore sanitario e quello dell’amministratore.

Da molto tempo sensibilizzo su 2 aspetti molto importanti: la polizza D&O per gli amministratori e figura dell’Office Manager, la figura chiave di cui deve avvalersi un sanitario per lavorare in serenità, figura chiave anche per il direttore sanitario e per l’amministratore della società. L’Office Manager è il braccio operativo della direzione, è colui/colei che mette a terra gli investimenti e i tagli dei costi decisi dall’amministratore della società, che fornisce sistematicamente gli indicatori dell’andamento e che vigila sulla compliance normativa dell’organizzazione.

Se la leggi Gelli Bianco ha determinato “Inversione dell’ordine probatorio” ha contemporaneamente puntato l’attenzione sull’organizzazione e sul Risk management che ad esempio riguarda anche le modalità di raccolta e gestione dei dati, la compilazione della cartella clinica, le disposizioni relative all’iconografia radiografica. Tutti aspetti amministrativi più che clinici, per non parlare del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici prodotti internamente alle Istituzioni sanitarie, che devono rispettare la normativa vigente. Risponderà l’amministratore della società per “mancata diligenza relativamente ai doveri imposti dalla legge”, il Direttore Sanitario per “mancata certificazione” (nel caso dei Dispositivi medici su misura prodotti internamente) o il sanitario per non aver prescritto correttamente il dispositivo o per non aver rilasciato la dichiarazione di aderenza, o per non aver dato le istruzioni operative in modo conforme alla norma?

Se tutti e 3 i ruoli sono rivestiti da un unico soggetto, una polizza che protegga i beni personali dell’amministratore della società sembra una cosa più che sensata.

Ho trovato quella che, secondo me, è la polizza ideale per i professionisti del settore, una polizza Claims made, con un indennizzo modulabile, con massimali espandibili e preventivi Taylor Made. Per chi fosse interessato a valutare una polizza D&O può contattarmi tramite il mio sito ( www.robertapegoraro.it) , vi metterò in contatto con il responsabile Italia di una rete assicurativa diffusa in tutta Italia e isole.

Autrice: Roberta Pegoraro

Manager esperto nel coordinamento e nella comunicazione e organizzazione dei servizi sanitari delle attività odontoiatriche.

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