Controlli degli Elettromedicali e delle Apparecchiature Radiologiche negli Studi Odontoiatrici in Toscana

Controlli degli Elettromedicali

Secondo la normativa nazionale (Norma CEI EN 62353), gli studi dentistici sono classificati come locali di Gruppo 1.
Per questi locali, la periodicità delle verifiche degli apparecchi elettromedicali è biennale.

Come riportato nell’Allegato nazionale della Norma CEI EN 62353:2015-11 “Guida alla applicazione della Norma CEI EN 62353:2015-11”:

In mancanza di informazioni sulla documentazione annessa o di un piano predisposto dall’Organizzazione Responsabile si consiglia di eseguire le verifiche di sicurezza almeno una volta all’anno per le apparecchiature utilizzate in sala operatoria e/o locali assimilabili come definiti nella norma CEI 64-8 sez. 710 (locali di gruppo 2) ed almeno una volta ogni due anni per le apparecchiature utilizzate in tutti gli altri locali (ad esempio locali di gruppo 1, gruppo 0, laboratori analisi).

Gli obblighi principali per il titolare dello studio odontoiatrico includono:

1. Valutazione dei rischi (DVR) – Ogni dispositivo deve essere analizzato per identificare potenziali rischi (Art. 70-71 del D.Lgs. 81/2008)
2. Manutenzione e verifiche periodiche – La manutenzione deve essere effettuata in conformità alle istruzioni del produttore
3. Formazione del personale – Art. 36-37 e Art. 73 D.Lgs. 81/2008
4. Registro di controllo – Deve essere tenuto un registro dove annotare tutti gli interventi di manutenzione (Art. 71 D.Lgs 81/08)

Controlli delle Apparecchiature Radiologiche

Per quanto riguarda le apparecchiature radiologiche negli studi odontoiatrici, la normativa di riferimento è il D.Lgs 101/2020, recentemente modificato dal Decreto 203 del 25 novembre 2022.

Le principali novità introdotte dal Decreto 203/2022 riguardano:

1. Controlli di qualità: È stato abolito l’obbligo dell’annualità dei controlli di qualità. La periodicità sarà definita dallo specialista in Fisica medica o dall’esperto di radioprotezione, sulla base delle norme universali di buona tecnica, per definire per ogni apparecchio la frequenza in base alla quale programmare i controlli.

2. Verifiche di sorveglianza fisica: Resta invariata la cadenza “almeno annuale” per le verifiche relative alla sorveglianza fisica, come stabilito dall’articolo 131, punto 1, comma c) del D.lgs. 101/2020.

Come spiegato dall’Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati di Radioprotezione (ANPEQ):

“La sorveglianza fisica per la radioprotezione comprende tutte le verifiche tecniche, le valutazioni e le misurazioni atte a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi connessi con l’impiego di radiazioni ionizzanti. Tra le verifiche rientrano le progettazioni dei siti ove ubicare le macchine radiogene, le prime verifiche, le verifiche periodiche di sorveglianza ambientale e la valutazione delle dosi per la popolazione e per i lavoratori. La frequenza delle valutazioni è almeno annuale.”

L’applicazione dei programmi di garanzia che comprendono l’esecuzione del controllo di qualità, è finalizzata ad accertare che l’impianto radiogeno o un suo componente o una procedura funzionerà in conformità agli standard stabiliti. A tale proposito, il controllo di qualità va eseguito ‘a intervalli regolari, di norma annuali o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove disponibili’ [art. 68, D.Lgs. 203/2022].

Conclusioni

In sintesi, per gli studi odontoiatrici in Toscana:

1. Controlli degli elettromedicali: Periodicità biennale (ogni due anni) secondo la Norma CEI EN 62353 per gli studi dentistici classificati come locali di Gruppo 1.

2. Controlli delle apparecchiature radiologiche:
Controlli di qualità: Periodicità da definire con l’esperto di radioprotezione o lo specialista in Fisica Medica (non più obbligatoriamente annuale dopo il Decreto 203/2022)
Verifiche di sorveglianza fisica: Periodicità almeno annuale (invariata)

La normativa regionale toscana (Legge Regionale 51/2009) stabilisce le norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie, inclusi gli studi odontoiatrici, ma non introduce specifiche diverse rispetto alla normativa nazionale per quanto riguarda la periodicità dei controlli degli elettromedicali e delle apparecchiature radiologiche.

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